Per commissione di massimo scoperto si intendeva il corrispettivo che il correntista doveva pagare per compensare la Banca per l’onere di dover essere in grado di fronteggiare l’immediata richiesta di utilizzo dello scoperto di conto.
La commissione di massimo scoperto veniva applicata, di norma, sul massimo saldo negativo registrato nei trimestri e veniva richiesta anche se il Cliente andava in scoperto per valuta, anche per un solo giorno. A gennaio 2009, con il Decreto Anticrisi (art. 2bis) il Parlamento ha sancito la nullità delle commissioni di massimo scoperto per i conti correnti, il cui saldo, risultasse a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi e per i conti senza affidamento.
-il primo quando il saldo del conto corrente risulta a debito per oltre 30 giorni, calcolato in percentuale sulla massima scopertura del trimestre.
-il secondo parametro, riferito all’affidamento concesso, senza alcun riferimento all’effettivo utilizzo.